Nella sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sezione II, 21 marzo 2025, n. 644 sono contenute le seguenti precisazioni in ordine all’assunzione di lavoratori stagionali, in particolare nei profili della polizia locale:
- l’articolo 11 della legge 203/2024 ha introdotto la seguente norma di interpretazione autentica “L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”;
- la disposizione, pensata per il lavoro privato, produce ricadute anche nell’ambito del lavoro pubblico e, specificamente, per gli enti locali; infatti, nonostante per i comuni sia sempre stato considerato come “stagionale” il lavoro subordinato a termine in particolare degli agenti di polizia locale, l’elencazione delle attività stagionali contenuta nel d.p.r. 1525/1963 non contemplava le funzioni degli addetti alla polizia locale nell’elenco tassativo che può essere integrato in via espressa dalla contrattazione nazionale collettiva;
- l’articolo 60 del CCNL del 16 novembre 2022 parla genericamente di attività stagionali, senza definirle;
- dunque, l’introduzione della norma di interpretazione autentica (come tale efficace ex tunc) dell’art. 11 della legge 203/2024 che ricomprende tra le attività stagionali, oltre a quelle definite col d.p.r. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno” soccorre i comuni nelle assunzioni di agenti di polizia locale quando queste sono oggettivamente necessarie a fare fronte ad una chiara intensificazione dell’attività lavorativa in periodi determinati dell’anno;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs 165/2001 “I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto”, e l’art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 165/2001 stabilisce che “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro :.. b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;
- il “diritto di precedenza” è regolato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. 81/2015 che recita “Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”;
- l’esercizio di tale diritto, azionato ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del d.lgs. 81/2015, mediante manifestazione per iscritto del lavoratore della propria volontà in tal senso al datore di lavoro, entro sei o tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datore ad assumere il lavoratore stagionale che lo attivi.
Fatte queste premesse, il Collegio ha evidenziato che nella procedura oggetto di contenzioso ovvero l’assunzione, disposta da un comune, di Agenti di polizia locale con riserva di partecipazione solo agli ex dipendenti che hanno esercitato il diritto di preferenza ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 81/2015, è illegittima.
Infatti, per detti contratti a termine stagionali è del tutto preclusa dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la possibilità di avvalersi del diritto di precedenza di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 81/2015, essendo richiesto ai vigili urbani, quale requisito di accesso alla funzione, il diploma di scuola media secondaria; pertanto, un titolo superiore rispetto alla sola scuola dell’obbligo.
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