“Ai sensi della L. n. 638 del 1983, articolo 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con ordinanza n. 24492 del 01 ottobre 2019, con la quale ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta ad un lavoratore assente alla visita fiscale di controllo e senza aver fornito alcuna preventiva comunicazione al datore.
In particolare, il dipendente aveva eccepito l’esistenza di un giustificato motivo, rappresentando che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare alla circostanza per cui alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il pronto soccorso per accompagnare il figlio minorenne con problemi di salute; e, infatti, in occasione di tale accesso gli era stata diagnosticata una patologia cui aveva fatto seguito un ricovero nelle ore successive.
Tuttavia, confermando la sanzione, la Corte illustra come l’assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (ore 11.35): nel caso di specie, l’accesso al pronto soccorso era avvenuto ben prima e fu seguito da dimissioni (alle ore 4.59), mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza.
Inoltre, non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore e, in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
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