Allo scadere dei sessanta giorni di legge ha ottenuto il via libera definitivo del Senato il disegno di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228). Il testo, che ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha imbarcato molteplici emendamenti, molti dei quali di interesse degli enti locali.
Fra questi spicca senz’altro il nuovo comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto. Esso infatti dispone quanto segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022“. Il successivo comma 5-septiesdecies dispone poi che “Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies”. Sono pertanto stati concessi due mesi in più per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 durante i quali le amministrazioni locali e gli uffici finanziari dovranno raggiungere la difficile quadratura della parte corrente del bilancio, alla luce delle difficoltà connesse con il ‘caro bollette’. Per questa potranno tenere conto dei ristori stanziati dal ‘decreto energia’, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio scorso.
L’auspicio è che in questi due mesi si pervenga anche all’assegnazione delle quote previste dall’ultima legge di bilancio a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2022 per asili nido e trasporto alunni disabili. Tali quote, di cui il riparto del Fondo pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale nelle scorse settimane non tiene conto, ammontano per quest’anno a complessivi 150 milioni di euro.
La legge di conversione prevede inoltre:
- che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art.3, 5-quinquies).
- la correzione dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legge n. 18/2020 in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando ora che tale disposizione si applica anche per l’anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 (art.3, comma 6-quinquies).
Qui il testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022