Con un breve comunicato diffuso sul sito Finanza Locale, il Ministero dell’Interno ha reso noto gli importi spettanti a ciascun ente a titolo di concorso statale del maggior onere derivante dall’aggiornamento delle indennità degli amministratori locali per gli anni 2023 e seguenti. Come noto l’incremento graduale delle indennità era previsto dal comma 583 della legge n. 234/2021 a partire dal 2022; esso giunge a regime a partire dal 2024. Il comma 586 dispone che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per tale finalità, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Orbene, l’ammontare di tale concorso, distinto ente per ente, è ora determinato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed oggetto del comunicato ministeriale. L’allegato A al decreto elenca gli enti per i quali è previsto un conguaglio a credito per l’anno 2022. Per tali enti, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare le risorse assegnate con il precedente decreto ministeriale del 30 maggio 2022. Da qui consegue l’attribuzione, a titolo di conguaglio, della differenza tra il minore importo già corrisposto per l’anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità, per un importo complessivo di € 718.160,51.
L’allegato B individua invece le somme spettanti per le annualità 2023, 2024 e seguenti per tutti i comuni destinatari del contributo statale. L’allegato C, infine, è costituito dalla nota metodologica utilizzata per il riparto del Fondo statale. Come precisato dal comunicato, le somme spettanti per il concorso al maggiore onere dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’aggiornamento delle indennità di sindaci ed amministratori locali sono determinate al netto dei conguagli 2022. Per l’anno 2023, le risorse assegnate sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per le finalità per cui sono state assegnate. Tali comuni, prosegue l’art.3 del Decreto, sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2023 per la copertura del maggior onere.
Qui il testo del comunicato Finanza Locale n.2 del 23/01/2024 e le somme spettanti ai singoli comuni.