Il TAR Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza 18 marzo 2024, n. 1792, condivide quanto stabilito dalla Corte dei Conti, sezione regionale Campania (deliberazione16/2023/PAR) nella parte in cui ha ritenuto che: “… al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, … il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante ‘Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali’), a mente del quale all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico’.
Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d.lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.
Vale a dire che anche per gli enti locali il termine di validità delle graduatorie di concorso è biennale, come stabilito dal vigente art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 e non triennale (previsto dall’art. 91, comma 4, del TUEL).
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