Il Presidente della Provincia di Terni chiede alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Umbria, se sia legittimo corrispondere gettoni di presenza ai dipendenti di pubbliche amministrazioni dalle stesse designati quali esperti o propri rappresentati nelle commissioni previste dal provvedimento del 14 febbraio 2002 della Conferenza unificata (esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola).
Con deliberazione n. 28/2020/PAR del 26 febbraio 2020, la Sezione ritiene che i componenti delle commissioni, nominati con decreto del presidente della provincia, non possono ricevere alcun gettone di presenza in riferimento allo svolgimento dei propri compiti e doveri d’ufficio – derivanti dal rapporto di dipendenza dall’amministrazione di appartenenza – se non nei casi in cui i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro lo prevedano espressamente.
Del resto, prosegue il Collegio, il conferimento di gettoni di presenza a dipendenti pubblici è possibile se espressamente consentito da norme di legge o trovi previsione nel CCNL di riferimento, restando comunque esclusa la possibilità di previsioni regolamentari che amplino le ipotesi tassativamente contemplate dalle predette fonti di disciplina della materia de qua.
Ciò vale, in ogni caso, in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la pubblica amministrazione e non iure proprio, come nel caso in esame.
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