Domanda

Ho letto l’art. 116 del d.l. 34/2020 in materia di anticipazione di liquidità per debiti pregressi. Il mio ente aveva già ottenuto l’anticipazione di cui all’art. 4 del d.lgs.231/2002. Cosa posso fare ora? Ho delle penalizzazioni?

 

Risposta

L’anticipazione di liquidità prevista dal decreto legge ‘Rilancio’ (decreto n. 34 del 19/05/2020) è finalizzata al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. Ad essa gli enti locali possono accedere previa deliberazione della giunta, da adottarsi nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 07 luglio prossimi, così come previsto dal comma 1 dell’art. 116. Siamo di fronte ad una parziale riedizione dell’analoga anticipazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002 ai commi 2-bis e seguenti, come introdotti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 556 della L. 160/2019). Ovvero, esattamente quella a cui ha aderito il comune che ha posto il quesito, entro il termine del 30 aprile scorso, come previsto dal comma 7-sexies. Entrambe le forme di anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24/12/2003, n. 350, fatto salvo l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al loro perfezionamento. Per entrambe non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del Tuel. La prima anticipazione era fatta entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo esercizio al titolo primo del bilancio). Quella proposta ora è invece concessa, entro il 24 luglio, nel limite delle somme disponibili nella ‘Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui al precedente art. 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste che perverranno nei termini previsti. A ben vedere, tuttavia, una differenza sostanziale c’è ed attiene alla diversa tempistica prevista per la loro restituzione. Vediamo in cosa consiste:
– quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 deve essere rimborsata entro il termine del 30 dicembre prossimo, ovvero anticipatamente, in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori (art.4, comma 7-octies del d.lgs. 231/2002). Questi ultimi – lo ricordiamo – erano le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea;
– quella proposta dal decreto legge ‘Rilancio’, che è concessa solo da Cassa Depositi e Prestiti, dovrà invece essere restituita nel termine di 30 anni, ovvero anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità e nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dall’art. 115, comma 2 del medesimo decreto. La restituzione avverrà con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. Quindi con una durata massima di 30 anni contro gli otto mesi previsti dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002! Ecco perché il Legislatore ha correttamente inserito l’ultimo comma (il nove) nell’art. 116 del nuovo decreto. Cosa prevede tale comma? Esso dispone che: “Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali”. In sostanza, proprio per evitare che gli enti che hanno aderito alla precedente iniziativa siano ora penalizzati, si dà loro la possibilità di utilizzare la nuova anticipazione per estinguere (ovvero ridurre) la precedente. Attenzione però: la ‘sostituzione’ fra vecchia e nuova anticipazione non avviene automaticamente. Al contrario, gli enti interessati (come quello che ha posto il quesito) devono aderire alla nuova proposta per chiudere quella vecchia, secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 116 del decreto legge ‘Rilancio’. In mancanza rimangono in essere tutte le condizioni e i termini previsti da questa, tra cui, in particolare, i ben più ridotti tempi per la sua restituzione.