Domanda

Si presentano spesso allo sportello cittadini stranieri che ai fini del procedimento di concessione della cittadinanza italiana ci chiedono l’emissione di certificati anagrafici, sostenendo che la Prefettura non accetterebbe l’autocertificazione.

Ma in questo caso non si applica la norma relativa alla decertificazione?

 

Risposta

Cerchiamo di fare chiarezza sul tema in questione.

La decertificazione è stata una riforma attuata dall’art. 15 L. 183/11, il quale ha inserito i commi 01 e 02, premettendoli al comma 1 dell’art. 40 D.P.R. 445/00, oltre alle modifiche agli articoli successivi.

Sono due i concetti fondamentali introdotti dalla riforma:

  1. i certificati sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati (le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere ai cittadini di produrre certificazioni) e negli stessi va inserita a pena di nullità la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblico servizio”; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive);
  2. le Pubbliche Amministrazioni titolari dei procedimenti, non potendo richiedere certificati agli utenti, devono accettare l’autocertificazione del cittadino e verificare successivamente le sue dichiarazioni presso le P.A. certificanti. Questo può avvenire, e si auspica avvenga sempre di più, con modalità telematica.

La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 3/2012 tratta in modo specifico il tema del procedimento relativo alla cittadinanza.

Il Ministero chiarisce che in questo caso si applicano in pieno i principi relativi alla decertificazione, in quanto le disposizioni dell’art. 9 bis L. 91/92 non sono considerate norme speciali; quindi l’amministrazione procedente (nel caso specifico la Prefettura), deve accettare l’autocertificazione degli stranieri che chiedono la cittadinanza italiana, provvedendo successivamente alle verifiche d’ufficio presso la Pubblica Amministrazione certificante (il Comune). La Prefettura pertanto non può richiedere la produzione dei certificati anagrafici da parte dei cittadini.

Ricordiamo che i cittadini extra U.E. possono utilizzare le dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, limitatamente a stati, qualità e fatti, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Per gli atti formati all’estero, non registrati in Italia o presso i Consolati italiani all’estero, i cittadini extra U.E. dovranno produrre la certificazione straniera tradotta e legalizzata.

Chiaramente se i cittadini stranieri vorranno assolutamente acquisire il certificato in questione (è un loro diritto), lo stesso dovrà essere prodotto in bollo, non essendo possibile procedere in esenzione per l’uso indicato. Inoltre il documento dovrà riportare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblico servizio”.