Domanda

In qualità di RUP e direttore dell’esecuzione dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico a seguito dei vari provvedimenti ministeriali di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, ho disposto la sospensione del servizio da riattivarsi al termine dell’emergenza e secondo le modalità e condizioni che saranno disposte a livello statale. L’operatore ci chiede comunque il pagamento del corrispettivo nonostante il servizio non sia stato prestato. È legittima la richiesta avanzata?

 

Risposta

La questione riportata nel quesito riguarda i commi da 4-bis a 4-quater del d.l. 17.03.2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, aggiunti nel corso dell’esame al Senato al fine di tutelare le società che svolgono i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e approvati in via definitiva dalla Camera nella seduta del 24.04.2020.

In particolare il comma 4-bis dell’art. 92 del d.l. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27 stabilisce: “Al  fine   di   contenere   gli   effetti   negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione  del  virus  sui  gestori  di  servizi  di  trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto  scolastico,  non  possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne’ sanzioni o penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31 dicembre 2020”.

La disposizione si riferisce genericamente ai “gestori di servizi” prevedendo quindi un ambito di applicazione che prescinde dal sistema di esecuzione (appalto, concessione, in house).

Pertanto, sulla base della citata norma, non solo non possono essere applicate dai committenti, neppure se negozialmente previste, sanzioni o penali in ragione delle minori corse o minori percorrenze effettuate, ma i Comuni sono tenuti a corrispondere all’appaltatore quanto contrattualmente previsto per i servizi di trasporto scolastico, ancorché non realizzato per l’inevitabile sospensione della prestazione scolastica.

Tale obbligo di pagamento del corrispettivo non è immediatamente disponibile in quanto il comma 4-quater del citato articolo, subordina l’efficacia della disposizione normativa all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che prevede appunto che siano comunicati alla Commissione europea progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Tuttavia l’articolo 116, comma 1, lettera b), del nuovo decreto c.d. Rilancio, in procinto di essere pubblicato in gazzetta ufficiale, modifica il comma 4-bis sopra citato permettendo di fatto tali riduzioni con riferimento ai gestori del servizio di trasporto scolastico:
” all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse”.