Domanda

L’amministrazione deve ancora dare riscontro ad una richiesta di accesso civico generalizzato, pervenuta in data 12 febbraio 2020. È possibile applicare l’articolo 103, del decreto Cura Italia o esiste una diversa disposizione in merito ai termini del procedimento per l’accesso? Quale è precisamente il termine entro cui deve rispondere l’amministrazione?

 

Risposta

Il comma 1, dell’articolo 103, del decreto- legge 18/2020, detta una disposizione di carattere generale, che si applica a tutti i procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte che d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, in relazione ai quali dispone che, ai fini del computo dei termini, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e il 15 aprile 2020. L’art. 37, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato tale termine al 15 maggio 2020.

Le uniche eccezioni all’applicazione della sospensione dei termini sono quelle previste dai commi 3 e 4, del medesimo articolo 103, del d.l. 18/2020[1].

Considerato che il comma 3, esclude l’applicazione di tale disposizione nel caso di termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso decreto-legge, occorre verificare che non vi sia una norma speciale concernente i termini del procedimento di accesso generalizzato.

Con una interpretazione evidentemente bizzarra, qualche commentatore ha ritenuto che il comma 3, dell’articolo 67, potesse consentire una sospensione fino al 31 maggio 2020.

Tale norma prevede che “Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 … le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, ma si inserisce nella disciplina speciale concernente la “sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”. Essa, dunque, si applica soltanto ai procedimenti di accesso del settore dell’amministrazione fiscale, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in apposito Comunicato del 3 aprile[2].

Si richiamano anche i due Comunicati del 3 aprile[3] e del 9 aprile[4] pubblicati sul sito del Centro nazionale di competenza FOIA (istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica). È certo, pertanto, che “La sospensione dei termini, data la sua portata generale, interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato. Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 siano pendenti richieste di accesso civico generalizzato (o di altro tipo), le amministrazioni possono avvalersi della sospensione del termine di conclusione dei relativi procedimenti per il periodo indicato (23 febbraio-15 maggio 2020).”

Ad una lettura attenta, anche il Comunicato del 9 aprile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernente “Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC.”, nel menzionare i diversi termini di sospensione del comma 3, dell’art. 67, ricorda che essi valgono per i soli enti impositori.[5]

In merito al computo del nuovo termine a disposizione dell’amministrazione, trattandosi di sospensione e non di interruzione, occorre tener conto soltanto del tempo residuo, da aggiungere al termine della sospensione (15 maggio).

Rispondendo nello specifico al quesito, considerato che la richiesta di accesso è pervenuta il 12 febbraio – e dunque, al momento della sospensione (23 febbraio) erano decorsi 10 giorni, – restano da aggiungere 20 giorni, pertanto il nuovo termine scadrà il 4 giugno 2020.

È auspicabile, tuttavia, che l’amministrazione, in applicazione dei principi di buona amministrazione, proceda il più celermente possibile a dare riscontro all’istanza.  L’art. 103, opportunamente precisa che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”.

 

[1] 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
[2] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-04-2020/decreto-%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D
[3] https://www.foia.gov.it/sospensione_foia/
[4] https://www.foia.gov.it/proroga_sospensione_procedimenti-amministrativi/
[5] http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7764