Domanda

Nel caso in cui un titolare di posizione organizzativa venisse nominato vice segretario, quali sono le possibilità di remunerazione di tale funzione ed i limiti ai quali la stessa retribuzione è sottoposta?

 

Risposta

Si rileva preliminarmente che l’art. 97 del d.lgs. 267/2000, al comma 5, stabilisce che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

L’ente, quindi, nell’ambito delle proprie scelte regolamentari, mediante le quali esercita la propria potestà auto organizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vice segretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.

L’art. 45 del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego), come modificato dal d.lgs. 150/2009 stabilisce l’importante principio che Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego è definito dai contratti collettivi.

Tale principio è stato richiamato dall’ARAN in un parere fornito ad un ente (SEG_047), riferito alla possibilità di estendere la maggiorazione relativa alla segreteria convenzionata, di cui all’art. 45 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, anche al vice segretario.

L’Agenzia ha chiarito che al vice segretario, non essendo lo stesso dirigente, non si può estendere, per analogia, la disciplina applicabile al personale dirigenziale.

I contratti collettivi vigenti non prevedono compensi aggiuntivi per il dipendente nominato vice segretario al di fuori delle previsioni contenute nell’art. 11 del CCNL 09/05/2006.

Se lo stesso dipendente è titolare di posizione organizzativa allo stesso sarà corrisposta la retribuzione di posizione e risultato con le modalità ed i limiti di cui all’art. 15 del CCNL 21/05/2018.