Domanda:
Un dipendente di categoria C, a tempo indeterminato, del nostro comune ha subito una condanna penale, ancora in primo grado, per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Può svolgere il compito di segretario di una commissione di concorso? È opportuno che lo faccia?
Risposta
Per rispondere al quesito occorre rifarsi alle disposizioni contenute nell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato: “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. Tale norma, inserita nel Testo Unico del Pubblico Impiego, dall’articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta: legge Severino, in materia di prevenzione della corruzione), prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi. Il richiamo normativo include nel divieto gli articoli da 314, sino a 335-bis, del codice penale e concerne tutta la casistica dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, anche con sentenza di primo o secondo grado.
Tra questi reati ostativi, quindi, NON compare il reato di truffa, per cui il vostro dipendente potrebbe ricoprire l’incarico di segretario della commissione di concorso, non ricorrendo la fattispecie disciplinata nell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
Per quanto riguarda l’opportunità di tale nomina non è possibile fornire indicazioni di sorta, trattandosi di questione rimessa alla libera valutazione del dirigente/funzionario che sarà chiamato a nominare la commissione giudicatrice del concorso. A mero titolo di indicazione, si suggerisce di valutare la possibilità di evitare la nomina, in presenza, nell’organico comunale, di altro dipendente in grado di svolgere il medesimo compito.
A completamento informativo, si ricorda che l’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, hanno stabilito la sospensione delle prove concorsuali per sessanta giorni dalla data del 17 marzo 2020. La sospensione non riguarda la procedura di nomina della commissione che può essere disposta anche prima del 17 maggio 2020.