Domanda
Come devono essere iscritti a bilancio i contributi per la sanificazione e quelli per il lavoro straordinario della polizia locale stanziati dal decreto ‘Cura Italia’?
Risposta
I contributi in oggetto sono previsti dagli articoli 114 e 115 del decreto legge n. 18/2020. Si tratta in tutto di 80 milioni di euro che sono stati così ripartiti:
a) 70 milioni (di cui 65 milioni ai comuni e 5 milioni a province e città metropolitane) per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19;
b) 10 milioni quale contributo per l’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Nei giorni scorsi gli enti locali hanno già ricevuto le somme loro spettanti. I criteri di riparto sono indicati nella ‘nota metodologica’ allegata a ciascuno dei due decreti ministeriali del 16 aprile. In particolare: i contributi per sanificazione sono ripartiti per 1/3 in base alla popolazione residente e per i restanti 2/3 in base al numero di contagi accertati. E’ comunque prevista per tutti i comuni una quota fissa di € 1.000,00. Gli stessi criteri sono stati applicati per i contributi per il lavoro straordinario della polizia locale ma con percentuali di ponderazione invertite e senza la previsione di alcuna quota fissa. Questi ultimi, precisa l’art. 115 del decreto legge, non sono soggetti ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In merito alla loro corretta allocazione a bilancio, come da nota trasmessa agli enti locali dalla RGS, essendo contributi correnti dallo Stato, essi devono essere iscritti al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 con Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri. Si ritiene opportuna l’istituzione di un capitolo ad hoc per una loro maggiore identificabilità e visibilità a bilancio. Sul versante della spesa essi andranno così destinati:
a) quelli per interventi di sanificazione con il seguente piano finanziario:
- acquisto di materiale per la sanificazione: U.1.03.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’ente addetto alla sanificazione (ad es: mascherine): U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento;
- acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’ente: U.1.03.02.13.002 – Servizi di pulizia e lavanderia;
- trasferimento di risorse a terzi, con il vincolo di destinazione di provvedere alla sanificazione degli ambienti dell’ente (ad esempio biblioteche comunali, asili nido comunali, ecc.): codice SIOPE previsto per i trasferimenti correnti, attribuito attenendosi alla “regola del primo beneficiario” in virtù della quale il trasferimento è classificato in considerazione del soggetto che effettivamente riceve il trasferimento.
b) quelli per il lavoro straordinario della polizia locale con il seguente piano finanziario:
- straordinario per il personale a tempo indeterminato: U.1.01.01.01.003;
- contributi sociali effettivi a carico dell’ente: U.1.01.02.01.001;
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): U.1.02.01.01.001.
L’incasso del trasferimento determina cassa vincolata.
L’iscrizione a bilancio potrà avvenire con variazione da deliberarsi da parte della giunta con i poteri d’urgenza del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, con ratifica consiliare da adottarsi nel rispetto della sospensione di termini di cui all’art. 103, comma 1 del d.l. n. 18/2020. Resta fermo l’obbligo per l’ente locale di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento, con priorità per quelli da considerare urgenti.
Si ritiene inoltre che i contributi per la sanificazione dei locali non possano essere destinati alle scuole del territorio, in quanto l’art. 77 del d.l. n. 18/2020 già stanzia 43,5 milioni di euro a favore delle istituzioni scolastiche proprio per tali finalità. Si evidenzia infine come né gli artt. 114 e 115 del d.l. 18/2020, né i due decreti attuativi prevedano alcuna forma di rendicontazione circa l’utilizzo dei contributi.