Domanda
Una coppia ha effettuato le pubblicazioni di matrimonio all’inizio del mese di febbraio, ed avrebbe dovuto sposarsi ad inizio aprile. In seguito all’emergenza per l’epidemia di Covid 19, gli sposi hanno deciso di rinviare la cerimonia. La scadenza del termine di 180 giorni delle pubblicazioni sarebbe ad inizio agosto. La coppia ci chiede se è possibile spostare la cerimonia a settembre o se in questo caso sarebbe necessario rifare le pubblicazioni.
Risposta
In riferimento alla questione è necessario segnalare che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era intervenuto con una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi. A questo proposito il primo comma dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”
Il successivo DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, con l’art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza) ha ulteriormente prorogato i termini della sospensione:
“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.”
Pertanto, nel caso specifico, ai 180 giorni previsti per la scadenza delle pubblicazioni, è necessario aggiungere gli 83 giorni di sospensione dei termini dei procedimenti (dal 23 febbraio al 15 maggio) previsti dalle norme indicate. Pertanto i nubendi potranno sposarsi nel mese di settembre, senza dover rifare le pubblicazioni di matrimonio.