Domanda
Vorremmo sapere in che modo si rapporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo prevista dall’articolo 103 del DL “cura Italia” con le procedure di affidamento, in particolare in relazione al soccorso istruttorio.
Risposta
Il momento attuale che sta vivendo il Paese (e non solo) ha portato il legislatore, come noto, a disporre una “generale” sospensione dei procedimenti amministrativi. In particolare, come si rammenta nel quesito, con le disposizioni declinate nell’articolo 103 del DL 18/2020 attualmente in fase di conversione (e si anticipa che in questa norma, non solo viene confermata ma addirittura ampliata con previsioni ulteriori, almeno negli schemi resi noti).
Il procedimento amministrativo contrattuale – e non solo la vera e propria fase pubblicistica viene, ovviamente, inciso dalla disposizione in commento. Il procedimento di affidamento ben potrebbe essere cofigurato come procedura avviata d’ufficio.
Sulle questioni specifiche poste dal quesito, ed in particolare – ma non solo – sui tempi del soccorso istruttorio (tanto nella fattispecie specificativa quanto in quella integrativa) ex art. 83, comma 9, ha in tempi recentissimi fornito dei chiarimenti anche l’autorità anticorruzione con la deliberazine n. 312/2020.
Si assiste, in generale e semplificando, ad una generale sospensione di ogni termine. Ed in questo senso nella delibera si legge che la “sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta”.
Nelle nuove scadenze dei termini già assegnati vengono sostanzialmente posposti e “riprenderanno a decorrere per il periodo residuo” dal 16 maggio 2020 (il congelamento riguarda il periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio).
Sono possibili delle deroghe alla sospensione da parte del RUP nel caso in cui il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano” ovviamente con il consenso degli interessati nel senso che il responsabile del procedimento non potrà “vessare” l’operatore imponendo l’adempimento. Infatti, nella stessa deliberazione si precisa che “nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi” dell’interruzione della sospensione dovranno “acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020”.
È in facoltà del RUP, poi, concedere “proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria”.