Il mio Ente deve ancora approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Mi sapete dire quali sono le spese finanziabili con i proventi da oneri di urbanizzazione?
L’utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall’art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall’ art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all’art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre. Le prime sono rappresentate da: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici. Le seconde sono invece costituite da: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. Sul testo del comma 460 è tuttavia recentemente intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell’art. 13 del decreto che prevede testualmente che all’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l’adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli operatori”. Che cosa sono i ‘piani di zona’? Si tratta di strumenti urbanistici previsti dall’art. 1 della L. 167/1962 come obbligatori per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia. Sono invece previsti come facoltativi per tutti i restanti comuni. Essi devono individuare le zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. La norma ha una data di entrata in vigore ben precisa: il 1° aprile prossimo. Vista la nuova scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 fissata al 30 aprile prossimo dal d.m. Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio, c’è tutto il tempo per avvalersene fin da quest’anno. Viceversa, per gli enti che hanno già approvato lo schema di bilancio con deliberazione di giunta, si potrà procedere o con un emendamento, ovvero con una variazione dopo la sua approvazione da parte del consiglio, in modo analogo agli enti che hanno già approvato. Infine evidenziamo che dal tenore letterale del periodo aggiunto al comma 460 appare come questa ulteriore forma di utilizzo abbia carattere residuale rispetto a quelle elencate al periodo precedente. Riteniamo tuttavia che, data l’ampiezza di queste ultime, gli enti non alcuna abbiano difficoltà a individuare spese da finanziare con i proventi da oneri di urbanizzazione, anche in considerazione della loro ormai consolidata esiguità.