E’ incompatibile con la disciplina di cui alla l. 190/2012, l’affidamento al segretario comunale/responsabile dell’anticorruzione, la funzione di presidente del nucleo di valutazione.
Così l’ANAC nella delibera n. 180 del 26 febbraio 2020, concernente l’attività di vigilanza in merito all’incompatibilità del segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di un comune, nominato presidente del nucleo di valutazione presso lo stesso ente.
In particolare, a seguito di segnalazione circa la presunta situazione d’incompatibilità in capo al segretario di un comune, l’Autorità illustra che in generale in tutti i comuni, il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione.
Come è noto, la particolare situazione è stata oggetto di apposito atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018 trasmesso al Governo e al Parlamento.
L’Autorità, con deliberazione n. 1074/2018 (PNA 2018), ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell’autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse.
In caso di coincidenza, il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione.
La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.
Tuttavia, la stessa deliberazione n.1074/18 prevedeva che “Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l’Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all’astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente”.
Così l’ANAC nella delibera n. 180 del 26 febbraio 2020, concernente l’attività di vigilanza in merito all’incompatibilità del segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di un comune, nominato presidente del nucleo di valutazione presso lo stesso ente.
In particolare, a seguito di segnalazione circa la presunta situazione d’incompatibilità in capo al segretario di un comune, l’Autorità illustra che in generale in tutti i comuni, il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione.
Come è noto, la particolare situazione è stata oggetto di apposito atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018 trasmesso al Governo e al Parlamento.
L’Autorità, con deliberazione n. 1074/2018 (PNA 2018), ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell’autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse.
In caso di coincidenza, il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione.
La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.
Tuttavia, la stessa deliberazione n.1074/18 prevedeva che “Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l’Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all’astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente”.