Con comunicato del 9 aprile 2020, il Dipartimento della Funzione Pubblica fa sapere che, ai sensi dell’art. 37 del d.l. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Fermo restando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, il Dipartimento illustra tutti i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza interessati dalla disposizione, tra cui:
– il termine previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale;
– i termini di comunicazione previsti dall’art. 53 del medesimo decreto, in materia di incarichi e dall’art. 60 in materia di controllo del costo del lavoro;
– i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico;
– il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni. Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria;
– rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e permessi ex lege 104/92;
– i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al d.m. 2 dicembre 2016;
– i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzioni per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (avviso pubblico del 5 aprile 2019);
– i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” per la compilazione e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).
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