Capacità assunzionale – Decreto cd. “milleproroghe” – Regole per province e città metropolitane

L’UPI ha pubblicato in data 04 marzo 2020 la nota di lettura aggiornata sul decreto cd. “Milleproroghe”.
In particolare, l’Unione illustra l’art. 17, comma 1, del decreto, che reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal d.l. 34/ 2019.
La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti.
Per gli enti meno virtuosi, è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto.
Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
In ogni caso, l’entrata in vigore della nuova disciplina assunzionale, nonché i sui effetti sul limite al trattamento accessorio del personale, sono subordinati all’emanazione di un decreto del Ministro per la PA (da adottare di concerto con i ministri del Tesoro e dell’Interno, previa intesa in Conferenza unificata) che dovrà individuare la data di entrata in vigore della nuova disciplina e, in particolar modo, dovrà definire il valore soglia (differenziato per fasce demografiche di enti) di incidenza delle spese complessive per il personale sulle entrate correnti.
In vista dell’avvio del confronto sul decreto ministeriale, l’UPI ha altresì inviato alle amministrazioni provinciali un questionario per verificare la situazione dei diversi enti relativamente al calcolo dell’incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti con la vecchia e la nuova disciplina.