Con il messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, l’INPS fa sapere che l’art. 1, comma 342, lettera a), della legge di bilancio 2020, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori
Dipendenti, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).
Inoltre, per effetto dell’art. 1, comma 342, lett. b), della l. 160/2019, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’art. 1, comma 342, lett. c), della citata legge ha, altresì, prorogato, per l’anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, l’Istituto rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 40/2013.
Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 591/2019).
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