Domanda

Come è possibile determinare il “tetto” per le posizioni organizzative in caso di convenzione?

 

Risposta

Nel caso di gestioni associate, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, la quota di retribuzione di posizione e di risultato, “rimborsata” dai comuni, non va calcolata nel “tetto di spesa” dell’ente “A”, mentre invece dovrà essere calcolata dai comuni “utilizzatori” nel proprio tetto, riferito all’anno 2016, per quanto riguarda il calcolo della spesa del salario accessorio, ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si specifica, infine, che la quota rimborsata va conteggiata come aggregato di spesa di personale e non va conteggiata come tetto per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

Occorre guardare quindi il caso concreto e le clausole della convenzione per il riparto delle spese. Se nulla è stato previsto occorre verificare quanto ricompreso dall’altro ente, partecipante alla gestione associata, prima che la Giunta assuma deliberazione ad hoc, in modo da evitare che entrambi gli enti ricomprendano le somme di cui si tratta, alzando in modo fittizio i limiti di contenimento riferiti al salario accessorio, ormai esistenti dal 2010.

In merito all’importo del salario accessorio delle posizioni organizzative da considerare per il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è ormai consolidato l’orientamento dei magistrati contabili nel ritenere che per le posizioni organizzative, in enti privi di dirigenza, il limite di spesa del trattamento accessorio per l’anno 2016, deve essere quello rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario.

Infatti, dopo la posizione iniziale assunta dalla Corte dei conti della Sicilia con la deliberazione n. 172/2018 anche i magistrati della Corte dei conti della Lombardia, con il parere n. 20/2019 hanno ribadito che «il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei Comuni privi di dirigenza e quello stanziato direttamente in bilancio sempre che il valore della stessa corrisponda al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative».