Domanda

Quali sono le principali disposizioni che riguardano l’aggiudicazione di appalti pubblici di interesse per gli enti locali in questo periodo di contenimento del COVID-19?

 

Risposta

Sono moltissime le misure adottate nell’interesse degli enti locali, e non solo, connesse all’emergenza epidemiologica, incidenti sui differenti ambiti, tra i quali, per citarne alcuni, la tutela della salute, il sostegno alle famiglie, la finanza e i tributi locali, la gestione del personale e degli organi collegiali, la giustizia, e ovviamente anche gli appalti. Rispetto a quest’ultimo settore è possibile ritenere che la disciplina prevista sia a doppio binario, uno c.d. ordinario, soggetto alla disciplina del d.l. 17.03.2020 c.d. “Decreto cura Italia”, ed in particolare dell’art. 103, di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, nonché uno emergenziale e derogatorio di cui all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento protezione civile del 25.03.2020.

 

Si elencano di seguito le principali disposizioni che impattano sugli appalti pubblici:

  • Comunicato del Presidente dell’ANAC del 04.03.2020 “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, che ammette per tutti i contratti di attestazione interessati aventi scadenza entro il 31.03.2020 la sospensione dell’istruttoria fino ad un massimo di 150 giorni in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, co. 3, del d.p.r. 207/2010;
  • l’art. 103 del d.l. 17.03.2020, co. 1: “Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativo allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04.2020”. Il MIT con la circolare del 23.03.2020, precisa che la citata previsione è applicabile con riferimento ai termini per la presentazione delle domande e/o offerte, ai termini per l’effettuazione di sopralluoghi e per il soccorso istruttorio. Pertanto di fronte a gare già bandite è possibile disporre la sospensione, oppure prorogare i termini di scadenza. Il termine del 15.04, peraltro, è stato prorogato al 15.05.2020, con l’entrata in vigore dell’art. 37 del d.l. 23/2020;
  • l’art. 35, co. 18, del codice dei contratti, come modificato dall’art. 91, co. 2, del decreto cura Italia, che prevede l’erogazione dell’anticipazione, anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. 50/2016.
  • L’acquisto di beni e servizi informatici per la diffusione del lavoro agile e di servizi di rete ai sensi dell’art. 75 del decreto cura Italia, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63, co. 2, lett. c), previa selezione tra almeno 4 operatori (scelti discrezionalmente), di cui almeno una start-up innovativa o una piccola o media impresa innovativa;
  • Delibera ANAC n. 268 del 19.03.2020 di sospensione dei termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità, tra cui in particolare quelli di perfezionamento del CIG, che passa dai 90 giorni ai 150 giorni;
  • l’art. 4, co. 1, dell’ordinanza n. 25.03.2020 che a fronte di appalti di forniture e servizi finalizzati all’attuazione dei provvedimenti emergenziali e comunque volti ad assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica, consente la deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici;
  • Comunicato INPS n. 1374 del 25.03.2020 che precisa che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18;
  • Delibera ANAC n. 289 del 01.04.2020 di richiesta al Governo di adozione di un intervento normativo che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista per tutte le procedure di gara avviate dall’entrata in vigore e fino al 31.12.2020.