Domanda

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il sindaco ha emesso numerose  ordinanze di carattere contingibile e urgente. Dove si devono pubblicare tali atti ai fini della trasparenza?

 

Risposta

La potestà del sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica, è rinvenibile nell’art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove vengono elencate le competenze del sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione.

Analoga facoltà è contenuta anche nell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

In relazione alla eccessiva creatività  e senso spiccatamente pirotecnico di alcuni sindaci, sprigionato in modo irrefrenabile, soprattutto nella prima fase di contagio, il Governo è stato costretto ad intervenire, con somma urgenza, inserendo una specifica clausola nel decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, laddove all’articolo 3, comma 2, si specifica che:

2.  I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

 

Chiarito il percorso normativo che precede l’adozione di una ordinanza sindacale, è possibile rispondere al quesito richiamando il contenuto dell’articolo 42, del decreto legislativo 14 maro 2013, n. 33 (cosiddetto: decreto Trasparenza), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese quelle relative ai compiti di Protezione civile, sono tenute a pubblicare:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione.

Tali informazioni vanno pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente> Interventi straordinari e di emergenza, in formato tabellare aperto, con aggiornamento tempestivo e per la durata di cinque anni, contati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione, per effetto dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013.