Domanda

Il mio Ente non ha fatto in tempo a presentare entro il 15 gennaio scorso la domanda per accedere ai contributi statali per interventi di messa in sicurezza previsti dalla Legge di bilancio 2020. È prevista qualche proroga del termine?

 

Risposta

I contributi di cui parla la lettrice sono quelli previsti dall’art. 1, commi da 51 a 58 della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160). Il comma 51 stabilisce infatti che: “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034”. Per ‘enti locali’ si intendono: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni. Il termine (perentorio) previsto per l’invio delle richieste per l’anno 2020 era fissato per le ore 24:00 dello scorso 15 gennaio. Tempi assai stretti, come già evidenziammo in un precedente quesito, auspicandone al contempo il rinvio. La proroga è finalmente arrivata con la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020. L’articolo 1, comma 10-septies del decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n.8 del 28/02/2020, dispone infatti che: “Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Mentre il primo termine riguarda proprio l’invio delle richieste da parte degli enti interessati (comma 52), il secondo riguarda invece l’adozione del decreto ministeriale per la definizione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale (comma 53). Il Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, avrà pertanto tempo fino al 30 giugno prossimo per vagliare le richieste pervenute e procedere al riparto delle risorse stanziate tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. La riapertura dei termini per la presentazione delle richieste diviene occasione per il Ministero per puntualizzare alcuni aspetti per facilitare gli enti, che ancora non hanno provveduto ad inoltrare la richiesta, nella redazione e successiva trasmissione della certificazione, nonché per fornire indicazioni a quelli che, al contrario, hanno già inoltrato la loro richiesta. A chiarirlo è il comunicato del 6 marzo scorso che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio portale web. In esso si precisa altresì che gli enti locali che hanno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine originario del 15 gennaio scorso, tramite la procedura presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) della Direzione Centrale della Finanza non devono riprodurre la richiesta di contributo, salvo che non siano stati riscontrati degli errori oppure non via sia una diversa volontà. Tuttavia, qualora ricorra l’una o l’altra di queste ipotesi, l’ente potrà produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (previo suo annullamento), attraverso un ulteriore invio telematico, entro il nuovo termine delle ore 24:00 del 15 maggio 2020. In particolare, sono tenuti a produrre una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente, tutti gli enti che dopo aver riscontrato errori nella richiesta di contributo hanno chiesto a mezzo PEC o con altre modalità di apportare le dovute rettifiche. Tali comunicazioni, conclude il comunicato, sono prive di effetti e la mancata modifica delle richieste di contributo comporta la loro esclusione dall’eventuale assegnazione del contributo. Eventuali richieste trasmesse con modalità diversa da quella prevista, verranno prese in carico a condizione che siano ripresentate entro il nuovo termine di legge nel rispetto delle modalità previste. Decorso il termine ultimo del 15 maggio prossimo, non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa, qualunque sia la natura dell’errore rilevato. Il testo integrale del comunicato è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2020.