Domanda
In questa fase di emergenza per il Covid – 19, non sappiamo come comportarci con le richieste di cambio di residenza. In particolare chiediamo come fare per la ricezione dell’istanza e la fase di verifica, considerato che la Polizia Locale non sta effettuando i controlli presso le abitazioni.
Risposta
In riferimento a questa problematica contingente, ricordiamo che le dichiarazioni anagrafiche sono sottoscritte di fronte all‘Ufficiale di anagrafe, ovvero inviate al Comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’articolo 38 D.P.R. 445/2000 (raccomandata, fax o per via telematica), a questo proposito il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. L’invio telematico è ammesso se:
- la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale;
- l’autore sia identificato dal sistema informatico tramite SPID, CIE o CNS;
- la dichiarazione è trasmessa attraverso la casella PEC del richiedente;
- la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente è acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. I titolari di patente e intestatari di veicoli targati devono compilare i campi previsti nel modello ministeriale: successivamente il Comune comunica la variazione della residenza alla Motorizzazione, la quale aggiorna la residenza dell’interessato negli appositi archivi informatici. Da alcuni anni viene inviato unicamente il tagliando con la nuova residenza da applicare sulla carta di circolazione, non più quello da applicare sulla patente.
Chiaramente in questa fase di emergenza epidemiologica è fortemente consigliato favorire al massimo la modalità di trasmissione telematica delle istanze. In aggiunta, si potrebbe eventualmente prevedere la ricezione delle stesse allo sportello unicamente su appuntamento, per consentire la predisposizione delle misure di protezione per gli operatori (vetri protettivi davanti alle postazioni, mascherine, guanti, etc…).
Riguardo alla seconda questione, quella relativa alla fase di accertamento, c’è da segnalare che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è intervenuto prevedendo una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi. Pertanto il problema delle verifiche non dovrebbe porsi, in quanto le stesse potrebbero svolgersi successivamente ai termini indicati. Riportiamo per maggiore chiarezza il primo comma dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza):
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”