Come trattare le assenze da coronavirus COVID-19

Consuelo Ziggiotto

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da CVIP-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il giorno successivo, Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Da allora è passato poco più di un mese e la vicenda ha assunto dimensioni e criticità del tutto inaspettate e senza precedenti rispetto alla contemporaneità.
A partire da fine febbraio si sono accavallati freneticamente provvedimenti di urgenza che hanno inteso, nell’emergenza, contenere la diffusione del coronavirus. I poteri di ordinanza urgente di Sindaci e Regioni, consegnati agli stessi dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge n. 833/1978 rispettivamente, hanno, in un primo momento, prodotto disaggregazione piuttosto che uniformità nella risposta al rischio epidemiologico.
A partire dal 23 febbraio sono state adottate ordinanze urgenti che, in relazione alla loro diversificazione nella risposta all’epidemia, hanno condotto a panico e aumentato l’allarme sociale, piuttosto che contenere e rassicurare un operare pubblico comune e condiviso.

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Approfondimento 81 – Come trattare le assenze da coronavirus COVID-19