Domanda
In una istanza di accesso civico generalizzato, un cittadino ci ha chiesto di fornire un riepilogo di tutti i contributi erogati dal comune negli ultimi tre anni, con la specificazione dei contributi erogati per ragioni di salute o per disagio socio-economico. Come ci dobbiamo comportare?
Risposta
L’accesso civico generalizzato, noto anche con l’acronico inglese di FOIA (Freedom Of Information Act), è disciplinato dall’articolo 5, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel testo introdotto dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
In pratica, con la nuova disposizione, si stabilisce che qualsiasi cittadino ha il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti da una pubblica amministrazione, ulteriori a quelli che risultano già oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito web dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente. Tale nuova forma di accesso, però, incontra delle esclusioni e dei limiti, disciplinati nell’articolo 5-bis, del citato d.lgs. 33/2013, nel testo inserito dall’articolo 6, comma 2, d.lgs. 97/2016.
Chiarito l’ambito applicativo in cui ci si muove è possibile affermare che:
- l’elenco dei contributi erogati dal comune, rappresenta già un obbligo disciplinato dall’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 33/2013, laddove si prevede che gli enti devono organizzare annualmente, in un unico elenco, in formato tabellare aperto, tutti i contributi erogati nell’anno precedente, di importo superiore a 1.000 euro;
- per quanto riguarda, invece, la pubblicazione dei dati di coloro che hanno beneficiato di un contributo pubblico, per ragioni riferite allo stato di salute e/o per situazione di disagio economico-sociale, l’articolo 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, prevede un vero e proprio divieto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche interessate;
- con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa che:
1. il comune non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che detiene;
2. l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, ma deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati e dalle informazioni, così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
3. sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso;
4. la richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
– che la richiesta deve indicare, con precisione, i documenti o i dati richiesti, ovvero
– che la richiesta deve consentire all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Dovranno essere ritenute inammissibili, pertanto, le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.
Premesso quanto sopra, si consiglia di rispondere all’istanza chiarendo che:
- le informazioni richieste si trovano già a disposizione di tutti, pubblicate nel sito web su Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici> Atti di concessione, con i dati riferiti agli ultimi cinque anni, inserendo nella risposta il link di accesso;
- la richiesta di accesso generalizzato, pertanto, non può essere presa in considerazione in quanto è riferita a documenti per i quali esiste già l’obbligo di pubblicazione (cfr. art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013);
- qualora i dati non siano (tutti) pubblicati, il richiedente potrà presentare istanza, indirizzata al responsabile della trasparenza dell’ente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, attivando l’istituto dell’accesso civico semplice;
- i dati riferiti allo stato di salute e a situazioni di disagio socio-economico, di persone fisiche a cui il comune ha erogato un contributo non sono ostensibili, per espressa previsione di legge (articolo 26, comma 4, d.lgs. 33/2013) e sono tutelati dal Regolamento (UE) 2016/679, all’articolo 9, essendo annoverati tra i dati “particolari” (ex sensibili).