Domanda

Un cittadino, nonché ex dipendente dell’amministrazione, ci chiede ripetutamente di pubblicare gli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari a carico di suoi ex colleghi, asserendo che sussista un obbligo ai sensi dell’art. 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di provvedimenti amministrativi; in alternativa ne richiede una copia mediante accesso generalizzato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPTC), sentito anche il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ritiene che entrambe le richieste non possano essere accolte. È corretto?

 

Risposta

L’orientamento del RPCT del vostro ente  è senz’altro condivisibile.

In primo luogo, il riferimento all’art. 23, del d. lgs. 33/2013, non è assolutamente pertinente poiché, dopo la modifica introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e, in particolare, dopo l’abrogazione del comma 2, la norma richiamata prevede l’obbligo di pubblicazione del solo elenco dei provvedimenti.

Anche ove si proceda alla pubblicazione di singoli provvedimenti, occorre procedere all’oscuramento dei dati personali in essi contenuti. Per pubblicare i dati personali è necessario, infatti, che ci sia una specifica previsione di legge che rappresenti la base giuridica richiesta dal Regolamento (UE) 2016/679  e dall’art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come adeguato al citato Regolamento.

Con riferimento allo specifico quesito proposto è utile anche richiamare una recente pronuncia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella quale si sostiene che il d.lgs. 33/2013 “non dispone per le amministrazioni pubbliche obblighi di pubblicazione di dati riferiti ai procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, né in forma integrale, né come dato aggregato”.

Ci si riferisce alla delibera n. 1237 del 18 dicembre 2019, con la quale l’ANAC ha fornito indicazioni di portata generale in merito alla trasparenza dei dati relativi ai procedimenti disciplinari, ammettendo soltanto la possibilità di pubblicare i dati relativi al numero dei procedimenti avviati, unitamente alla casistica delle sanzioni disciplinari irrogate, al fine di far conoscere – e dunque prevenire – le tipologie di condotte sanzionabili in cui il dipendente può incorrere.

A ben vedere – come peraltro ricorda l’ANAC – tali dati sono già  contenuti nella Relazione annuale del RPCT di cui all’art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che deve essere pubblicata in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Altri contenuti> Prevenzione della corruzione”.

Si vedano le domande contraddistinte con ID 12 – Procedimenti disciplinari e penali, nello schema di file Excel finora utilizzato dagli RPCT, su indicazione dell’ANAC,  ovvero la sezione 8 – Monitoraggio procedimenti disciplinari, nella nuova versione della Relazione, generata attraverso la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In merito al diritto di accesso generalizzato (cosiddetto FOIA) il Garante per la protezione dei dati personali, chiamato ad esprimersi dagli RPCT, ai sensi dell’art. 5, come 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito di procedimenti di riesame per diniego, ha più volte chiarito che non è ammissibile l’accesso generalizzato a tali documenti.

A titolo di esempio, si richiama il parere del  21 novembre 2018 [doc web 9065404], nel quale, citando precedenti pronunce, il Garante ribadisce che l’ostensione integrale del documento richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell’art  5-bis , comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013.

Resta aperta, dunque, soltanto la possibilità di esercitare l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora sussista un interesse qualificato ossia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.