Domanda

La mia Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 lo scorso 03 febbraio. Qual è il termine per il suo invio alla BDAP?

 

Risposta

Il termine per l’invio alla BDAP del bilancio di previsione è previsto e disciplinato dall’art. 161 del TUEL, il cui testo è stato da ultimo modificato dall’art. 1, comma 903 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). Il nuovo comma 4 ha individuato un termine fisso rispetto al vecchio termine ‘mobile’. Esso prevede infatti che “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (…) sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”. Per tutti i bilanci (preventivi, consuntivi e consolidati) il termine ultimo per l’invio è pertanto fissato al 30° giorno successivo al termine di legge previsto per la loro approvazione. Con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022, la scadenza per l’invio alla BDAP è fissata pertanto al 30 aprile prossimo, essendo il termine ultimo di legge per la sua approvazione attualmente fissato al 31/03/2020 con d.m. 13/12/2019. Scompare rispetto al passato la scadenza ‘mobile’ che era invece ancorata alla data di effettiva approvazione del bilancio da parte del singolo ente. I 30 giorni decorrevano infatti da quest’ultima data e non da quella di legge, cosicché ogni ente aveva la sua personale scadenza. La data di effettiva approvazione del bilancio è ora divenuta irrilevante ai fini del rispetto dell’obbligo di invio a BDAP. Un ente che ha approvato il bilancio di previsione a dicembre ha oltre quattro mesi di tempo per inviarlo a BDAP; viceversa, un ente che approva a ridosso della scadenza ha soltanto trenta giorni o poco più per farlo. Poco importa se il DM 12/05/2016 non è stato modificato e, pertanto, prevede ancora il vecchio termine dei trenta giorni dalla loro approvazione. La modifica al TUEL, essendo ad esso successiva, ne comporta il superamento. Insomma: la nuova norma è di favore per gli enti che approvano per tempo il proprio bilancio preventivo, mentre diviene penalizzante per quelli che approvano tardi. Lo diviene ancora di più per quelli che approvano oltre il termine. Se è vero che ciò (di norma) non accade per il bilancio preventivo e per il rendiconto per i quali il Legislatore ha previsto la sanzione dello scioglimento del consiglio dell’ente inadempiente nei termini, ciò accade con più frequenza per il bilancio consolidato. Come è noto, il termine per la sua approvazione è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento dal comma 8 dell’art. 151 del TUEL. La specifica sanzione disposta per i bilanci preventivi e consuntivi qui non è invece prevista. Ve ne sono invece di accessorie, di cui una è proprio quella del blocco dei trasferimenti richiamata più sopra. Si tratta di una sanzione che può tuttavia divenire assai pesante: il blocco di ogni trasferimento dovuto dallo Stato all’ente inadempiente, compresi quelli relativi al Fondo di solidarietà comunale può comportare grossi squilibri di cassa. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in cui gli enti si trovano spesso a disporre di scarsa liquidità, ovvero si trovano ad avere flussi di cassa concentrati in specifici periodi dell’anno, a cui corrispondono fabbisogni in uscita diluiti uniformemente nel corso dei dodici mesi dell’esercizio. Il conseguente eventuale ricorso ad anticipazione di cassa, ovvero il rinvio di pagamenti in scadenza per mancanza di liquidità (da cui deriva inevitabilmente il peggioramento dei propri tempi medi di pagamento, oltre che concreto rischio di vedersi applicati interessi di mora ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002) potrebbero far emergere gravi profili di responsabilità in capo ai funzionari che hanno causato il ritardo nell’invio alla BDAP dei dati relativi ai propri bilanci. Infine cogliamo l’occasione per ricordare come non siano invece cambiate in alcun modo le tempistiche per la pubblicazione dei bilanci all’interno della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del proprio sito web, secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 29 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, la pubblicazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e relativi allegati continua, come in passato, a dover essere effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione. Per scelta o per dimenticanza la legge non contempla i bilanci consolidati. Riteniamo in ogni caso che sia buona prassi estenderne l’applicazione anche a questi ultimi.