Febbraio, tempo di riaccertamento ordinario dei residui. E’ questa un’attività centrale per la corretta determinazione del risultato d’esercizio sulla quale il faro della Magistratura contabile è sempre puntato. A farlo di recente è stata la Sezione regionale per il Veneto con deliberazione n. 20/2025/PRSE.
Nell’esaminare i questionari dell’organo di revisione di un comune essa ha evidenziato come “(…) il mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti o anche inesigibili è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. Pertanto, è necessario che nell’ambito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, (…) venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio”. L’assunto dei magistrati veneti offre vari spunti di riflessione.
In primo luogo è necessario motivare non tanto la cancellazione di un residuo attivo, bensì il suo mantenimento a bilancio. A tale conclusione erano già giunte la Sezione Piemonte con deliberazione n. 80/2021/PRSP e la Sezione Lazio con deliberazione n. 28/2022/PRSP. Fermo restando che la cancellazione dei residui attivi al ricorrerne dei presupposti sia un’operazione necessaria, i magistrati veneti evidenziano come la stessa sottenda gravi criticità nella gestione dei residui, laddove sia fatta per importi elevati e/o derivi dalla prescrizione di crediti oppure dal loro indebito o erroneo accertamento. Non a caso dall’esame dei questionari dell’organo di revisione emergeva una bassa percentuale della riscossione delle entrate, un elevato ammontare di residui attivi eliminati, nonché il mantenimento di residui attivi con elevata anzianità. D’altra parte la scarsa capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio determina, a lungo andare, carenza di cassa a cui consegue, nel medio termine, la necessità di ricorrere all’istituto dell’anticipazione di tesoreria. Da qui l’invito a prestare particolare attenzione all’attività di accertamento e riscossione dei tributi, a non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o della decadenza, e a porre in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie verso i propri contribuenti. Il mantenimento di residui attivi insussistenti o inesigibili non coperti da un adeguato accantonamento a FCDE contribuisce inoltre a generare avanzi di amministrazione non veritieri.
In secondo luogo la Corte ricorda come quella del riaccertamento dei residui di bilancio non sia un’attività di esclusiva competenza del responsabile finanziario. Al contrario essa richiede un ruolo attivo e consapevole da parte dei singoli responsabili di servizio a cui i capitoli di entrata e di spesa sono affidati dalla giunta mediante il PEG. Non si assuma il ragioniere responsabilità che non sono sue, ma che spettano a ciascuno dirigente/titolare di incarico di EQ ciascuno per quanto di propria competenza.
Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Veneto n. 20/2025/PRSE
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