Domanda

Potreste spiegare meglio come funziona una convenzione tra enti per l’utilizzo congiunto di un dipendente incaricato di posizione organizzativa?

 

Risposta

L’articolo 14 del CCNL 22/01/2004 ha introdotto la possibilità di utilizzo congiunto di un dipendente tra più enti locali, chiarendo che esso deve essere disciplinato da idoneo accordo tra le amministrazioni interessate, che disponga innanzitutto in merito alla percentuale di ripartizione della prestazione lavorativa del dipendente in favore dell’ente di appartenenza (cui rimane organicamente legato) e in favore dell’ente utilizzatore (dal quale dipenderà funzionalmente per la quota parte ad esso assegnata). Già tale originaria disposizione pattizia, ripresa nella stessa direzione dall’articolo 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018, aveva chiarito che nulla osta a che il dipendente in questione sia titolare di un incarico di posizione organizzativa presso uno o tutti e due gli enti coinvolti: ciascun ente, però, dovrà riproporzionare il valore dell’indennità di posizione attribuita presso di sé e derivante dal processo di pesatura effettuato secondo le proprie regole, in funzione della percentuale di attribuzione della prestazione lavorativa spettante; e ciascun ente si farà carico della propria quota di indennità, dovendo l’ente utilizzatore rimborsare all’ente di provenienza solo le normali voci retributive del dipendente e non certo la quota di indennità di posizione attribuita presso l’altra amministrazione.

Per essere ancora più espliciti, se presso l’ente A (ente di appartenenza), il dipendente è titolare di un incarico di posizione organizzativa cui è attribuita una indennità di posizione di euro 10.000,00/annui, e la convenzione per l’utilizzo congiunto del dipendente prevede una ripartizione della prestazione lavorativa al 50% (18 h/settimanali per ciascun ente), ecco che l’ente di appartenenza dovrà riproporzionare tale indennità al 50%, corrispondendo al dipendente una posizione pari ad euro 5.000,00 annui.

Nulla dovrà l’ente utilizzatore, che chiameremo B, in relazione a tale somma, che resta di esclusiva competenza e interesse dell’ente A.

Ove lo ritenga, e secondo il proprio regolamento in materia, l’ente B potrà certamente attribuire altro incarico di posizione organizzativa allo stesso dipendente, procedendo, quanto alla sua pesatura, esattamente come A, ovvero seguendo il proprio disciplinare in materia e riproporzionandola al 50%.

L’art. 16, comma 6, del CCNL 21/05/2018, all’ultimo capoverso, aggiunge solo che “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa”, intendendo che il solo ente utilizzatore, ovvero B, può riconoscere, se lo ritiene, una maggiorazione della posizione eventualmente attribuita presso di sé (e riproporzionata come illustrato sopra) fino al 30% della stessa. Tale facoltà non è concessa all’ente di provenienza.

Nell’esempio (con cifre puramente indicative) proposto, perciò:

  • Ente A è posizione euro 10.000,00 – utilizzo 50% è nuovo importo posizione euro 5.000,00 (interamente a carico di A)
  • Ente B è posizione euro 9.000,00 – utilizzo 50% è nuovo importo 4.500,00 + (eventualmente) maggiorazione 30% pari a euro 1.350,00, per un totale di euro 5.850,00 (interamente a carico di B).