PNRR: firmato il decreto ministeriale per l’erogazione delle somme ai soggetti attuatori

Previsto dall’art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113/2024, è stato firmato nei giorni scorsi il decreto ministeriale che dovrebbe semplificare le procedure per l’erogazione delle risorse del PNRR. Il provvedimento ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge, lo ricordiamo, stabiliva che, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni centrali titolari delle misure del Piano erogano le relative risorse finanziariefino al limite complessivo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRRentro trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori. L’atteso decreto a firma del ministro Giorgetti stabilisce ora i criteri e le modalità ai quali le amministrazioni centrali titolari delle misure ed i soggetti attuatori si debbono a tal fine attenere.

Le richieste devono essere presentate attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma, attraverso gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare dell’intervento. Con le richieste presentate, i soggetti attuatori attestano l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. Tutta la documentazione non va in alcun modo inviata all’amministrazione titolare ma resta conservata agli atti dai medesimi soggetti attuatori. Essa è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli a campione da parte delle autorità nazionali ed europee per eventuali controlli. Sulla base delle attestazioni rese dai soggetti attuatori, le amministrazioni centrali titolari delle misure erogano i relativi trasferimenti, riservandosi di effettuare i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.

Per gli acconti, qualora la richiesta presentata risulti essere carente di uno o più degli elementi previsti dal decreto, l’amministrazione titolare fissa un termine non superiore a cinque giorni entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all’integrazione o modifica della richiesta. Il termine di trenta giorni resta sospeso e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione degli elementi integrativi e/o correttivi richiesti. Analoga procedura è prevista al momento dell’erogazione delle somme a saldo. In tale occasione il termine concesso al soggetto attuatore per integrare la documentazione presentata è fissato in un massimo di dieci giorni, anziché in un massimo di cinque. La procedurachiarisce il decreto ministerialesi applica anche alle richieste di erogazione antecedenti alla sua entrata in vigore. Non vi rientrano invece, precisa il comma 10 dell’articolo unico, le erogazioni relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti di imposta, alle spese di personale e alle misure con le modalità dei costi semplificati.

Qui il testo completo del decreto ministeriale

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