Nessuna deroga al regime delle assunzioni secondo il principio della sostenibilità finanziaria

La Corte dei Conti, sezione regionale Liguria, con la delibera n. 178/2024/PAR dell’8 novembre 2024, ha escluso che un comune, anche al fine di migliorare la gestione di un servizio (a domanda individuale; nella fattispecie la gestione di grotte) regolato da una convenzione stipulata con altra pubblica amministrazione (Ministero della Cultura), possa assumere una unità di personale a tempo indeterminato senza rispettare le condizioni previste dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 nonché del decreto attuativo del 17 marzo 2020.

Ciò riguardo ad una figura con caratteristiche tali da consentire, secondo le prospettazioni dell’ente istante, allo stesso tempo, l’adempimento dell’obbligo sancito dalla convenzione di dotare il servizio della presenza di un determinato profilo professionale (nello specifico, di Direttore Scientifico) nonché l’affidamento dell’incarico di responsabile amministrativo del servizio stesso, in difetto di altri dipendenti forniti della necessaria professionalità, e considerato anche che per tale via si dovrebbe ottenere un incremento delle entrate derivanti dal servizio (allo stato non sufficienti a coprire le corrispondenti spese) che potrebbe contribuire al progressivo conseguimento per l’ente di un rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti in linea con il (non specificato) valore-soglia definito in termini percentuali che l’ente è tenuto ad osservare in base al ridetto decreto ministeriale del 17 marzo 2020.

Nessuna delle suddette finalità costituisce valido motivo per poter agire in deroga alle regole vigenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato dei comuni.

Il piano tenore letterale delle disposizioni in questione non lascia spazio all’ammissione di eccezioni in fase applicativa che non trovino riscontro in espresse previsioni normative (com’è, per esempio, quella introdotta con l’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020, convertito in legge 126/2020); diversamente, si creerebbe un conflitto con lo spirito delle nuove disposizioni che, se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti (cfr. sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 12/2022/PAR).

È assodato che gli obblighi imposti dalla norma in questione, come specificati in base al relativo decreto ministeriale di attuazione, hanno carattere immediatamente cogente, nel senso che devono osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica meramente programmatica.

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