Il finire dell’anno, si sa, è denso di adempimenti per gli uffici finanziari. Fra questi spiccano per complessità e tempo lavoro da dedicarvi la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 – TUSP) e la verifica annuale della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (art. 30 del d.lgs. n. 201/2022). Dal primo adempimento sono esentati gli enti che non detengono alcuna partecipazione societaria. Essi sono tuttavia tenuti a darne comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti nonché al MEF. Dal secondo adempimento, che ha fatto il suo esordio lo scorso anno, invece sono esentati i comuni con popolazione inferiore o pari a 5000 abitanti.
I due adempimenti sono strettamente correlati fra loro. Il comma 2 dello stesso art. 30 dispone che la verifica annuale sia contenuta in apposita relazione, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del TUSP. Per i servizi affidati a società in house, essa ne costituisce un’appendice. Mentre il primo adempimento è ormai rodato da anni, il secondo ha portato in dote agli uffici finanziari chiamati a darvi attuazione non pochi dubbi e difficoltà, complice anche la vaghezza del dettato normativo. A tal fine, sul finire del 2023 Anci ha predisposto il Quaderno n.46 con lo scopo di supportare gli enti locali a dare piena e corretta attuazione al nuovo obbligo. Una volta adottata, ai sensi del successivo art. 31 la relazione è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessa contestualmente ad ANAC, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, nella sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. Anche ANAC ha predisposto un’apposita sezione del proprio sito in cui è altresì possibile scaricare schemi-tipo della relazione con lo scopo di supportare gli enti nella sua predisposizione ed orientarne l’azione verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices.
Infine diamo un rapido sguardo al quadro sanzionatorio previsto dal legislatore per gli enti inadempienti: per il primo adempimento il comma 7 dello stesso art. 20 del TUSP prevede una sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Per il secondo, invece, l’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 non prevede – inspiegabilmente – alcun tipo di sanzione per gli enti inadempienti.
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