Un comune siciliano si è rivolto alla Corte dei Conti per un “… parere circa la mancata stipulazione del contratto decentrato annuale per la ripartizione delle risorse del salario accessorio, regolarmente stanziate a bilancio, per gli anni 2019, 2020 e 2021, tenendo presente che nel 2023 è stato dichiarato il dissesto del comune, con conseguente trasferimento di tutte le obbligazioni pregresse all’Organo straordinario di liquidazione. Ciò crea per il richiedente un problema di competenza del soggetto tenuto a stipulare tardivamente tale contratto, e cioè se la firma spetti all’Organo straordinario o agli organi ordinari, visto che le annualità interessate rientrano nella competenza dell’organo che gestisce il dissesto mentre l’obbligazione, nascendo giuridicamente dopo il 2021, rientrerebbe nella competenza degli organi ordinari. Si chiede inoltre, qualora si ritenga che la competenza spetti agli organi ordinari, se sia possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti integrativi prima della approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. L’Ente chiede ancora se nella contrattazione tardiva si possano ricomprendere le premialità degli anni precedenti, sempre se sia stata accertata la presenza dei requisiti necessari per la loro erogazione, e, qualora si escluda tale possibilità, di indicare le voci di salario accessorio che siano finanziabili in sede di contrattazione tardiva con le risorse relative ai fondi 2019, 2020, 2021”.
I magistrati contabili hanno reso il loro parere con la deliberazione n. 258/2024/PAR del 9 ottobre 2024, nei seguenti termini:
– per quanto concerne il primo quesito, non esistendo un’obbligazione in data antecedente al 31 dicembre 2021, essa non può che essere di competenza degli organi ordinari del comune;
– riguardo alla seconda parte (dello stesso quesito), è consolidata la giurisprudenza contabile nell’affermare che non sia possibile procedere al pagamento di tali spettanze prima della approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, perché solo così è possibile essere certi della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie;
– quanto al secondo quesito, cioè la possibilità di accedere ad una contrattazione tardiva per annualità già trascorse – considerato che il senso del salario accessorio è ottenere una migliore prestazione da parte dei dipendenti – non ha senso pagare ex post per degli obiettivi di miglioramento non concordati e riferiti ad annualità già trascorse;
– pertanto, va escluso ogni effetto retroattivo della futura contrattazione integrativa;
– infine, per l’ulteriore quesito circa le voci finanziabili per la contrattazione tardiva, l’unica voce che appare possibile includere è la retribuzione delle ore di straordinario, in quanto lavoro aggiuntivo effettivamente prestato ed oggettivamente misurabile.
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