Domanda

Stiamo avviando una procedura di reclutamento di personale e vorremmo avere un aggiornamento sugli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente.

 

Risposta

L’articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è la disposizione di riferimento per la trasparenza in tema di bandi di concorso. Tale norma era stata già modificata dal decreto legislativo  25 maggio 2016, n. 97 ed è stata recentemente integrata dall’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

L’attuale formulazione dell’art. 19, comma 1 prevede che siano pubblicati:

  • bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale;
  • i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione;
  • le tracce delle prove (da intendersi come prova teorico/pratica; scritta e orale);
  • le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

La novità, dunque, riguardano l’obbligo di pubblicare le tracce di tutte le prove e non più soltanto delle prove scritte e l’introduzione dell’obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 148).

Considerato che si tratta di dati personali “comuni”, occorre far attenzione a pubblicare i soli dati necessari ad individuare i soggetti; è sufficiente, dunque, indicare solamente in nome e cognome, evitando luogo e data di nascita, residenza o altro. Sull’argomento si richiamano le Linee Guida del Garante privacy del 15 maggio 2014, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, che forniscono una casistica di dati eccedenti da non pubblicare e alcuni suggerimenti per coniugare adeguatamente trasparenza e privacy. Attenzione, in particolare, alle selezioni riservate a disabili (vedere l’ordinanza del Garante del 14 marzo 2019 – doc web 9116773).

L’art. 1, comma 145, della legge n. 160/2019, modifica poi il secondo comma dell’art. 19, del d.lgs. 33/2013, specificando meglio che i dati di cui al comma precedente devono essere costantemente aggiornati.

La nuova formulazione sopprime il riferimento ad un elenco dei bandi previsto dal previgente comma 2. Nella strutturazione della pagina di Amministrazione Trasparente> Bandi di concorso si suggerisce, per una migliore consultazione, una articolazione che distingua i bandi in corso e quelli scaduti.

In merito alla decorrenza e alla durata della pubblicazione non si dice nulla, pertanto, si applicano le disposizioni dell’art. 8, del d.lgs. 33/2013 che prevedono la tempestività di pubblicazione e il termine di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Altra novità della legge di bilancio è l’introduzione del comma 2-bis, con il quale si prevede che le amministrazioni debbano pubblicare il collegamento ipertestuale dei dati, ai fini dell’inserimento nella banca dati del Dipartimento della funzione pubblica, di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, finalizzata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali.

Le modalità attuative di tale ultima disposizione saranno definite con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Come noto, nonché espressamente precisato nell’incipit dell’art. 19, la pubblicazione su Amministrazione Trasparente non sostituisce la pubblicità legale; pertanto resta fermo l’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e del bando di concorso o di un avviso contenente gli estremi del bando e la scadenza dei termini di presentazione delle domande.