La corte dei conti Lombardia con la deliberazione 187/2024/VSGC, nell’ambito di una verifica sui controlli interni ai sensi dell’art. 147 del Testo unico degli enti locali, ha fatto una dettagliata disamina sull’importanza del controllo di gestione e soprattutto sul contenuto che lo stesso deve avere.
Nella deliberazione viene evidenziato come il controllo di gestione sia lo strumento che serve a valutare l’azione amministrativa nel suo complesso. L’analisi parte richiamando fra l’altro l’art. 147 c. 2 lettera a) del TUEL che precisa che il sistema di controllo interno è – tra l’altro – diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Già da questo passaggio è evidente che il ruolo di questi controlli è sicuramente qualcosa di più della mera valutazione economica e del rispetto delle previsioni assegnate, in quanto vi è l’espresso richiamo all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa ovvero alla capacità di produrre gli effetti voluti in rispondenza ai propri fini.
La disamina della corte dei conti prende poi in considerazione gli art.196 comma 2 ed il 197 comma 3 e 4 del TUEL qui riportati:
- 196 c. 2: “Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”
- 197 c. 3: “Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.”
- 197 c. 4: “La verifica dell’efficacia, dell’efficienza, e della economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo 228, comma 7.”
La sintesi che ne deriva è che il controllo di gestione deve essere uno strumento che, tramite un’analisi effettuata a livello dei singoli servizi o dei centri di costo, definisce gli obiettivi e ne monitora il raggiungimento. Risulta fondamentale che, sia gli obiettivi che il monitoraggio, facciano riferimento non solo ai dati economici ed alle risorse organizzative coinvolte, ma anche agli elementi quantitativi necessari a misurare efficacia ed efficienza del servizio reso. Infine i dati elaborati devono essere comparati con quelli ottenuti all’esterno da altri enti, che di fatto possono rappresentare un vero e proprio bechmark per una misurazione “assoluta” del risultato raggiunto.
Proprio a fronte di questo quadro normativo si evidenzia come la contabilità finanziaria non possa essere lo strumento migliore, ma che debbano essere previsti strumenti e metodologie differenti. Viene quindi evidenziato il testuale riferimento ai costi e ai ricavi, ai risultati ottenuti in termini quantitativi e qualitativi, e ai centri di costo, come strumenti utili e necessari per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per linea di prodotto e, ove possibile, per unità di prodotto.
Si evidenzia infine la correlazione fra la contabilità economica ed il controllo di gestione, con quest’ultimo che deve essere conformato alla normativa tenendo appunto come riferimento la gestione economica e non solo quella finanziaria, anche in vista del prossimo avvio della contabilità ACCRUAL previsto dalla riforma 1.15 del PNRR.
Da una parte appare chiaro l’invito della corte dei conti sulla base delle prescrizioni del TUEL, così come è altrettanto palese che ad oggi l’unico modo per avere un sistema di controllo di gestione in grado di rispondere a tutte le esigenze evidenziate è quello di dotarsi di ulteriori strumenti di misurazione che integrino non solo le informazioni quantitative per raffrontarle ai dati economici, ma anche alcuni dati contabili come ad esempio l’indicazione del centro di costo sulle entrate o sugli ammortamenti, informazioni che potrebbero anche essere rappresentate dalla codifica di missione e programma e che, tra l’altro, risulterebbero obbligatorie per la gestione degli inventari ma che ad oggi risultano troppo spesso gestite in maniera sommaria.
A questo proposito è evidente che anche l’invito al riferimento alla contabilità ACCRUAL è prevalentemente relativo alle voci del piano dei conti e della gestione della competenza come base da integrare nella contabilità analitica per centri di costo.
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