Contributi per spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza. Tempi stretti per la richiesta

Facciamo riferimento alle somme stanziate dall’art. 1, commi da 51 a 58 della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160). Cosa prevedono tali norme? Il comma 51 stabilisce che: “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034”. Per ‘enti locali’ si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le richieste vanno inviate entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 15 gennaio prossimo. I tempi sono pertanto estremamente ridotti. Ma tant’è. L’invio va fatto tramite l’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (Area TBEL) sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale a cui si accede con le credenziali già in possesso dell’ente. A tal fine il Ministero ha pubblicato apposite istruzioni con comunicato del 31 dicembre scorso reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-dicembre-2019. Non saranno prese in considerazioni le istanze degli enti che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo non abbiano ancora trasmesso alla BDAP i documenti contabili riferiti al rendiconto 2018. Per quegli enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni richieste sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla BDAP. Per poter procedere nella compilazione della certificazione, tali enti devono comunque dichiarare, anche se non tenuti, l’avvenuto invio alla banca dati BDAP con spunta della relativa casella. Qualora, dopo aver inserito la certificazione, l’ente dovesse riscontrare errori ovvero ritenesse di dover rettificare i dati già trasmessi, potrà produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (previo suo annullamento) con le medesime modalità, purché sempre entro le ore 24:00 del 15 gennaio. Dal giorno successivo non sarà più possibile sanare la certificazione già trasmessa qualunque sia la natura dell’errore rilevato. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale sarà determinato entro il 28 febbraio con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Se l’entità delle richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione sarà effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. L’ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione e conseguenti adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche BDAP-MOP. Il Ministero si riserva infine la facoltà di effettuare controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo concesso.