Il DLgs. n. 108 del 5 agosto 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/23.
Si riepilogano di seguito le novità di maggiore interesse per gli Enti locali.
1) Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali
E’ stato disposto il differimento del termine per la presentazione del modello IRAP 2024 al 31 ottobre 2024 (in luogo del 15 ottobre 2024).
A decorrere dal 2025, inoltre, il termine iniziale di presentazione della dichiarazione IRAP e del modello 770 sarà il 15 aprile (non più il 1° aprile).
2) Il versamento IVA di dicembre
E’ stato specificato che il versamento dell’IVA relativa al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16 gennaio, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro.
L’indicazione si è resa necessaria a causa delle modifiche precedentemente apportate dal DLgs. 1/24 all’art. 1, comma 4, DPR 100/98, in virtù del quale, se l’importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
In sintesi, i versamenti di ammontare non superiore a 100,00 euro relativi ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili), sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento del debito relativo al mese di dicembre inferiore a 100,00 euro va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
3) Il versamento IVA nel caso di liquidazione trimestrale “per opzione”
Al fine di evitare la creazione di una scadenza aggiuntiva per i soggetti trimestrali per opzione ai sensi dell’art. 7 DPR 542/99, il termine per il versamento relativo ai primi tre trimestri, se inferiori agli euro 100,00, è stato anticipato al 16 novembre (non più 16 dicembre, così come era stato previsto con DLgs. 1/24 che, come sopra ricordato, ha innalzato la soglia minima di versamento da 25,82 a 100,00 euro).
4) Il raddoppio del termine per la definizione delle comunicazioni bonarie
Viene elevato da 30 a 60 giorni il termine entro cui è possibile definire gli avvisi bonari elaborati a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia per la liquidazione automatica che per il controllo formale delle dichiarazioni.
Stesso termine (non più 30 giorni) anche per fornire i chiarimenti richiesti tramite gli stessi avvisi.
Nessun innalzamento, invece, per il termine di 90 giorni nel caso di comunicazione bonaria inviata all’intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione.
5) L’invio delle CU relative a redditi di lavoro autonomo professionale
Dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dovranno essere trasmesse all’AE entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
Resta invece confermato al 16 marzo il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati.
6) Cassetto fiscale più completo
L’art. 2, comma 6 lett. b), DLgs. 108/24 ha previsto la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno del Cassetto fiscale, “di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate”.
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