Con la sentenza n. 14404 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che è legittimo il regolamento comunale TARI che applica al parcheggio scoperto la tariffa prevista per i garage.
La Cassazione evidenzia che l’applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, ma può essere ancorata all’attività che venga concretamente svolta al suo interno. Non è pertanto viziato da illegittimità il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini tassa rifiuti, equipara l’area scoperta adibita a parcheggio all’area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento e non vietata da alcuna norma statale. Tanto più che il regolamento comunale ha utilizzato i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell’attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti; difatti, la tabella 4 del predetto d.P.R. individua una unica categoria per autorimesse e magazzini senza vendita diretta.
L’applicazione di una determinata tariffa, infatti, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso legislatore ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile. Si tratta di un indirizzo interpretativo che ha altresì vagliato la compatibilità sia costituzionale sia unionale della soluzione accolta, ed in ordine al quale si è aggiunto che gli “elementi di riscontro della legittimità della delibera non vanno, d’altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.
In sostanza, la riconduzione del parcheggio scoperto nella categoria tariffaria dei magazzini, depositi, garages, autolavaggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti ad una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (l’uso dell’area con veicoli, dove i garages producono normalmente più o meno la medesima quantità di rifiuti di un parcheggio scoperto). Pertanto, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili.