Solo se la quietanza non è separata dalla fattura soggetta a bollo o esente è possibile evitare l’applicazione dell’imposta. L’esclusione del pagamento del bollo prevista dalla lett. b) della Nota 2 all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 642/1972, riguarda infatti solo le quietanze fisicamente annesse a documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Con la risposta a interpello 129/2024 l’Agenzia delle Entrate ricorda l’autonoma rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, delle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento distinto rispetto alla fattura.
Come noto, ai sensi dell’art. 1199 c.c., il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
L’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro, per ogni esemplare di importo superiore agli euro 77,47, non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”, ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” (salvo ovviamente deroga relativa al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva, in virtù del principio cardine di alternatività tra le due imposte di cui all’art 6 della Tabella annessa al d.P.R. 642/1972).
La lett. b) della Nota 2 del citato art. 13 esclude, invece, la debenza del bollo “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.
Quid iuris in caso di quietanza “non apposta” sui documenti citati ma rilasciata separatamente?
Pensiamo al classico caso dell’attività di asilo nido gestita dal comune senza dispensa dagli adempimenti, ex art. 36-bis del d.P.R. sull’Iva. È possibile che dopo l’emissione della fattura relativa alla retta mensile in regime di esenzione e con applicazione del bollo, il genitore, per i più svariati motivi, chieda all’ente la quietanza di avvenuto pagamento.
In virtù del tenore letterale dell’eccezione della nota richiamata, come chiarito dall’Agenzia, ove la quietanza si sostanzi in un documento fisicamente distinto rispetto alla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, la stessa dovrà essere a sua volta assoggettata al tributo.
L’Amministrazione, con l’interpello 129/2024, ricorda infine le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa alle quietanze, ovvero:
– contrassegno telematico, che ha preso il posto delle “vecchie” marche da bollo cartacee e deve essere apposto sul documento;
– modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 642/1972.