In materia di programmazione dei fabbisogni e utilizzo delle graduatorie segnaliamo la sentenza n. 10288/2024 del Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter.
Anche se ci si rivolge ad un ente di grandi dimensioni, riteniamo le conclusioni dei magistrati compatibili con le procedure degli enti locali, soprattutto con riferimento allo scorrimento delle graduatorie di altri enti.
In tale documento leggiamo che è legittimo che i vincitori del concorso siano assegnati alle sedi originarie e prescelte, senza offrire loro, con un nuovo avviso di riconvocazione, la possibilità di opzionare anche per le successive aggiuntesi, non disponibili al primo avviso.
A tale riguardo va osservato che il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Costituzione, va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili e, conseguentemente, non può comportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili. Inoltre, non risponde a criteri di razionalità ed efficienza disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza ed in occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza di candidati nelle varie sedi.