Domanda

Vorremmo dei chiarimenti sui permessi per diritto allo studio di cui all’art. 45 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

In particolare, premesso che l’ente al momento non ha provveduto a regolamentare l’istituto con proprio atto interno, si chiede se tali congedi possano essere concessi al personale iscritto ad università telematiche e, in subordine, quale documentazione debba acquisire l’ente al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Infine, si chiedono chiarimenti in merito ai criteri per la concessione nel caso in cui, in corso d’anno, il numero di domande ecceda il limite fissato dalla disposizione contrattuale.

 

Risposta

L’art. 45 del CCNL 21/05/2018 prevede in merito al diritto allo studio, la concessione di permessi straordinari

retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue, concessi per partecipare a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

La disposizione in esame ricalca in larga parte quanto già sancito dal precedente art. 15 del CCNL 14.9.2000, pertanto si ritengono attualmente vigenti gli orientamenti applicativi forniti già dall’ARAN nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ciò posto, per quanto attiene la possibilità di riconoscere detti permessi a dipendenti iscritti a università telematiche, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota del 20.5.2009 n. 9/207/RET/R, aveva interpretato in senso favorevole l’utilizzo dei permessi sostenendo che “la ratio della norma vada nel senso di garantire il diritto allo studio e quindi le 150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche”.

Tuttavia, al fine di evitare l’uso distorto dell’istituto, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 12/2011, pur confermando che non vi sono preclusioni alla fruizione dei permessi studio da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle università telematiche, ha precisato che “la fruizione risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.

L’ARAN si è attestata sul predetto orientamento, stabilendo tuttavia che l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro.

A tal fine, l’autocertificazione potrebbe ammettersi nei casi in cui la PA possa procurarsi direttamente, ex se, la certificazione necessaria; contrariamente sarà necessaria una attestazione da parte della stessa università, che certifichi che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

Per quanto attiene le modalità di concessione dei permessi, posto che si consiglia all’ente di approvare apposita regolamentazione, si osserva quanto segue:

  1. l’ARAN ritiene non vi siano preclusioni circa la sostituzione di un dipendente in corso d’anno, purché sia rispettato il tetto delle 150 ore. Pertanto, se un dipendente termina l’utilizzo a marzo, potrà cedere le ore residue per l’anno solare ad altro dipendente;
  2. ove non sia prevista alcuna regolamentazione, come regola generale prescritta dall’art. 45, qualora il numero delle domande presentate dai lavoratori superi il limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio all’inizio di ogni anno, l’attribuzione dei permessi avviene sulla base dei criteri di priorità indicati nei commi 6, 7 e 8.