Domanda
Sono il responsabile finanziario di un comune di 3.800 abitanti circa. In sede di rendiconto 2019 sono tenuto a redigere la situazione patrimoniale semplificata al 31/12/2019 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 11 novembre scorso?
Risposta
La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall’art. 232 del d.lgs. 267/2000. Come è ormai noto, sul tema è tuttavia intervenuta di recente la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019). L’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione è intervenuto in maniera dirompente sul testo dell’art. 232 del TUEL. Esso ha infatti soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole ‘fino all’esercizio 2019’ e ha sostituito il secondo periodo come segue: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente”. La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente. Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del M.E.F. del 11 novembre scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2019). La situazione patrimoniale così ricostruita dovrà essere poi allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo. La norma, da sempre osteggiata dai tecnici del M.E.F., è stata introdotta durante l’iter parlamentare di conversione del decreto che ha così posto fine ai ripetuti rinvii e deroghe varie previste in precedenza, e ha chiuso, una volta per tutte, una vicenda protrattasi fin dall’avvio della Riforma contabile. Le esigenze dei piccoli enti, che da anni lamentavano difficoltà a dare piena attuazione ai molti adempimenti introdotti dal d.lgs. 118/2011, hanno alla fine prevalso su quelle dell’Unione Europea che, proprio con l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, mirava a perseguire altresì la piena armonizzazione, confrontabilità ed aggregabilità fra i bilanci delle P.A. e quelli degli enti e società da esse partecipati. Al contrario, quegli enti che non intendono avvalersi della suddetta facoltà, non dovranno predisporre la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente bensì la “versione completa” che comprende Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. E’ facile tuttavia prevedere fin da ora che saranno ben pochi gli enti che decideranno di tenere la C.E.P. pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, considerato che la sua corretta tenuta richiede competenze che spesso sono ben lungi dal bagaglio professionale di cui dispongono molti responsabili dei servizi finanziari, specie nei comuni di piccole dimensioni. A questo punto diventa determinante sapere se il proprio ente rientra o meno fra quelli che possono avvalersi della facoltà introdotta dal Legislatore, specie per quelli la cui popolazione si avvicina alla soglia di legge. La risposta si trova nell’art. 156, comma 2 del TUEL, laddove esso afferma che: “Le disposizioni del presente testo unico (…) che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (…)”. Sarà pertanto quest’ultimo dato a sentenziare se l’ente potrà beneficiare o meno della deroga.