Domanda
Il PNA 2019 prevede un nuovo sistema di mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo. Come ci si deve comportare in vista dell’approvazione del PTPCT 2020-2022?
Risposta
L’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), con delibera n. 1064 del 13/11/2019[1] e nell’allegato “1”, recante “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura” dei processi”, all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno.
Le nuove indicazioni – che devono o dovrebbero essere applicate dagli enti nella redazione del PTPCT 2020-2022- prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo finale di tale processo è che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente venga gradualmente esaminata.
Vanno mappati, dunque, i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l’opportuna osservazione che più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo.
Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno.
Sulla base dell’Allegato 1, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre:
- l’identificazione;
- la descrizione;
- la rappresentazione.
Sino alla approvazione del PNA 2019, le disposizioni in materia di mappatura dei processi erano contenute nell’Allegato 5, del PNA 2013[2] che l’ANAC, ora, invita a non più considerare come riferimento metodologico da seguire.
La mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità (ancora più valido nei comuni piccoli e medi), partendo dalle tre fasi, sopra elencate per giungere al seguente risultato:
- identificazione > Elenco dei processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta l’attività dell’ente;
- descrizione > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi;
- rappresentazione > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi > Valuto tutti gli elementi descrittivi.
Nell’allegato “1” del PNA 2019, l’ANAC suggerisce di finalizzare l’analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:
- scegliere un approccio di tipo valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
Nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.
Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:
- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo “mappato”.
Quest’ultimo aspetto – certamente non secondario nella redazione del nuovo Piano Triennale – deve essere attentamente valutato dal RPCT, tenendo conto che l’ANAC, sin dal 24 luglio 2019 – data di presentazione del PNA per la consultazione online – aveva chiarito che i soggetti tenuti a predisporre il Piano potevano già da allora riferirsi alle indicazioni metodologiche contenute nell’allegato 1 del nuovo PNA.
Nella realtà fattuale, però, la versione definitiva del PNA e dei suoi allegati è stata fatta conoscere il 22 novembre 2019, quando il testo è stato pubblicato nel sito dell’ANAC. In considerazione di ciò sono molti i RPCT e le amministrazioni che denunciano di non poter procedere, nel Piano 2020/2022, a “mappare” i processi con il nuovo metodo di tipo qualitativo. In questo caso, è possibile procedere con la “vecchia” mappatura, motivando la cosa – ad esempio – con la dicitura che si riporta qui di seguito, specificatamente prevista anche dall’Autorità Anticorruzione, nel PNA 2019, Allegato 1, Paragrafo 4.2, pagina 33.
«In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019. Tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 2021/2023. Vengono, pertanto, per l’anno 2020, confermati i seguenti criteri:»
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[1]https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione
[2] Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013