Domanda
Una delle questioni che viene posta con una certa ricorrenza è quella della competenza del RUP. Semplificando, le domande, relative a questo aspetto, tendono sempre ad avere un chiarimento se il RUP possa o meno adottare, tra gli altri, i provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara.
Risposta
Effettivamente una delle problematiche, tra le tante, ricorrenti in tema di procedimento di affidamento è quella dell’esatta collocazione del RUP nel caso in cui questo non rivesta un ruolo dirigenziale o non sia (come capita, ad esempio, per i comuni) il responsabile del servizio.
Il fatto che non concida con questi ruoli, secondo la legge 241/90, determina l’impossibilità di adottare atti a valenza esterna (come ad esempio il provvedimento di esclusione).
Si assiste quindi a dinamiche variegate: stazioni appaltanti in cui il RUP anche senza poteri dirigenziali adotta il provvedimento; altre circostanza in cui il provvedimento viene adottato dalla commissione di gara (nel caso di appalto, evidentemente, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), infine altre situazioni in cui il provvedimento viene adottato direttamente dal responsabile del servizio (con poteri, quindi, dirigenziali) soggetto diverso dal RUP.
Nell’ambito, tra l’altro di questo caso, si assistono a situazioni in cui il RUP viene coinvolto e certe situazioni in cui (grave errore a parere di chi scrive anche censurato in giurisprudenza) il RUP viene addirittura estromesso dai propri compiti istruttori.
In tempi recenti, sul tema, è tornato il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, con la recente sentenza del 29 ottobre 2019 n. 450 in cui si legge che “l’attribuzione al RUP delle competenze afferenti all’adozione dei provvedimenti di esclusione” trova “piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e di controllo che ad esso sono intestate”.
Questa posizione, come noto, viene confermata nelle linee guida ANAC n.3, nei bandi tipo, nei quesiti resi dall’autorità ed infine, come visto, nella stessa giurisprudenza (il giudice veneto chiama a soccorso anche precedenti del Consiglio di Stato).
Da notare, infine, che la stessa posizione viene espressa dal MIT e anche dal nuovo schema del regolamento attuativo.
Sotto il profilo pratico operativo, si è già rilevato in altre circostanze, e ciò emerge anche dalla sentenza del richiamata è possibile, visto che la competenza del RUP deve essere configurata come “residuale” ovvero questo la esercita se non risulta espressamente (nella legge di gara, fatti salvi gli obblighi desumibili da norme) assegnata ad altri soggetti (responsabile del servizio o commissione di gara9.
Pertanto gli enti locali (in particolare i comuni), in cui il RUP non è il titolare del potere gestionale a valenza esterna, potrebbero veicolare nel bando/lettera di invito l’attribuzione di tale prerogativa assegnandola, ad esempio, al responsabile del servizio con proposte redatta dal RUP.