Domanda

Nei giorni scorsi ho letto che è stato approvato il decreto ministeriale per la rendicontazione delle sanzioni al c.d.s. soggette a riparto ma non ne conosco il contenuto. Mi potete aggiornare?

 

Risposta

Nella seduta del 7 novembre scorso della Conferenza Stato-Città (C.S.C.) è stato approvato lo schema di decreto ministeriale in materia di rendicontazione dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada (di seguito: Codice) di cui all’art. 208, comma 1 (sanzioni amministrative pecuniarie) e all’art. 142, comma 12-bis (violazioni dei limiti massimi di velocità). Ad oggi manca tuttavia la firma del decreto e la sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il rinvio ad apposito decreto ministeriale per l’approvazione del modello di relazione, previa acquisizione del parere della C.S.C., era previsto dall’art. 25, comma 2 della L. 120/2010. Il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice prevede infatti che ciascun ente locale (come individuati dall’art. 2 del TUEL, compresi quelli delle province autonome di Trento e Bolzano) trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Dovranno essere specificati anche gli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis (di norma pari al 50%) viene ridotta del 90% (quindi si riduce al 5%) nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter dello stesso art. 142. La sanzione si applica per ciascun anno per il quale siano riscontrate inadempienze e/o difformità. Queste ultime rilevano altresì ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. L’art.4 del d.m. attribuisce ai ministeri competenti la facoltà di effettuare, a tal fine, controlli a campione presso le sedi dei singoli enti locali. In presenza di forme associative (Unioni di comuni, Consorzi o Convenzioni) fra enti per la gestione della funzione di polizia locale, il rendiconto dovrà essere inviato dall’Unione o dal Consorzio stesso, ovvero dall’ente capofila, sempre utilizzando il modello approvato con il decreto, all’allegato A del medesimo. In caso di fusione tra enti, la relazione è presentata dal nuovo ente per conto di ciascun ente estinto. L’invio della relazione è disciplinato dall’art. 2 del d.m.: esso dovrà avvenire attraverso la piattaforma informatica resa disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposita procedura che preveda l’inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle informazioni indicate nell’allegato A al decreto stesso. Possiamo presumere che con tale locuzione si intenda fare riferimento all’area certificati TBEL, previa sua implementazione. La certificazione dei dati così inseriti compete al responsabile del servizio finanziario che provvede altresì alla sua sottoscrizione. In mancanza essa compete al segretario dell’ente. Non interviente in alcun modo il comandante del corpo di polizia locale, pur essendo egli il responsabile della relativa entrata di bilancio all’interno del piano esecutivo di gestione. Ulteriori istruzioni operative per l’invio saranno fornite agli enti interessati dal Ministero dell’Interno. Circa le modalità di versamento dei proventi dovuti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis del Codice, l’art. 5 del d.m. fa rinvio ad appositi atti, eventualmente di natura convenzionale, tra gli enti locali interessati alle procedure disciplinate dal decreto stesso. Infine la scadenza: il d.m. conferma quanto già previsto dal Codice: il rendiconto andrà inviato entro il 31 maggio dell’anno successivo con riferimento all’anno immediatamente precedente. In sede di prima applicazione, essendo arrivato assai in ritardo il decreto, andranno inviate anche le informazioni relative agli anni precedenti a partire dal 2012.