Domanda

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dall’indirizzo mail “no-reply.anpr@sogei.it” una comunicazione con oggetto: situazioni da bonificare perché duplicata posizione.
In sostanza si tratta della segnalazione della presenza di una doppia iscrizione di una famiglia presso il nostro Comune ed il Comune di precedente residenza: la decorrenza dell’iscrizione parte dal 30.01.2019 nel nostro Ente, mentre nel Comune precedente dal 10.08.2018.
Abbiamo provveduto a verificare la documentazione in nostro possesso, la pratica è regolare: risulta che la famiglia ha richiesto la residenza presso il nostro Comune, gli accertamenti della polizia locale hanno dato esito positivo ed il Comune precedente ha effettuato la cancellazione, inviandoci il modello APR/4 (in quanto in quel momento il Comune non era ancora subentrato in ANPR).
A questo punto abbiamo contattato il Comune in questione che ha chiarito il fatto che si è trattato di una pratica di cancellazione avvenuta in fase di subentro ANPR. C’è stato un errore in quanto, pur avendo inviato il modello APR/4 di cancellazione, la famiglia stessa è stata comunque inserita da parte loro in Anagrafe nazionale (ANPR).
Nella stessa mail però il Comune sostiene che la famiglia attualmente ha la dimora abituale presso il loro Comune e che pertanto dovremmo provvedere noi alla cancellazione.
A questo punto come dobbiamo procedere?

 

Risposta

Indubbiamente in questo caso l’errore è stato commesso dal precedente Comune di residenza, ma, in generale, è una questione che può presentarsi con una certa frequenza in alcune situazioni, soprattutto se le pratiche di trasferimento di residenza non vengono trattate in modo corretto in fase di subentro in Anagrafe nazionale (ANPR).
Venendo al caso concreto credo sia opportuno verificare che la situazione reale sia effettivamente quella descritta, pertanto io richiederei, per sicurezza, un accertamento della dimora abituale da parte della polizia locale, considerate le osservazioni che sono state presentate.
Se l’accertamento confermerà la dimora abituale presso il vostro Comune, preso atto della situazione attuale, voi non dovrete adottare nessun provvedimento.
Sarà il Comune di precedente residenza che procederà alla cancellazione per accertata doppia iscrizione “ora per allora”, per cui la decorrenza sarà retroattiva (deve coincidere con quella di iscrizione nel vostro Comune).
La cancellazione verrà effettuata con provvedimento “per altri motivi” (doppia iscrizione).
Se, al contrario, verrà accertata la dimora abituale nel precedente Comune, gli interessati dovranno comunque presentare istanza di residenza nel Comune precedente, avendo cambiato indirizzo, fatta salva la possibilità per il Comune stesso di procedere d’ufficio. Solo in questo modo potrete procedere alla cancellazione.