Domanda
Il dipendente assunto con stabilizzazione è soggetto al periodo di prova previsto dall’art. 20 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018?
Risposta
Ai sensi del citato articolo 20 del contratto del 2018, le eccezioni all’obbligo di superamento del periodo di prova sono contenute al comma 2 che recita: “Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 [1].”
L’ente, invece, darà applicazione all’art. 20 “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del D.Lgs. n. 75/2017, che consente l’assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, dei soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”
L’assunzione si concretizzerà con la stipulazione del contratto di lavoro che dovrà contenere anche l’indicazione del periodo di prova, in questo caso pari a sei mesi. Il fatto che il lavoratore sia stato in servizio per un periodo pregresso non esime dal superamento del periodo di prova contrattualmente stabilito.
Tale posizione trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 21376 del 29.08.2018, con riguardo al caso di una lavoratrice del Comparto Sanità. Si legge nella decisione che “… sia la legge che il CCNL del Comparto Sanità impongono alle pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro l’espletamento del periodo di prova; la valutazione espressa in occasione della pregressa esperienza lavorativa era irrilevante in quanto la datrice di lavoro era tenuta a verificare in concreto, all’esito del periodo di prova, l’idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni per le quali era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato…”.
Le norme che prevedono il superamento del periodo di prova sono richiamate nella sentenza citata: “Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 9296/2017, quest’ultima legge art. 70, comma 13, dispone, infatti, che “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”. E l’art. 17 della richiamata fonte normativa (Assunzioni in servizio), al comma 1, prevede che i candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori, la durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva, i provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi.”
La Corte aggiunge, con riferimento al surrichiamato quadro normativo, che “… tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall’autonomia contrattuale e che l’autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto individuale possa discostarsene (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3).”
[1] “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.”