Domanda
È possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attraverso agenzie interinali, per il reclutamento di personale da assegnare alle supplenze degli educatori di asili nido comunali?
Risposta
Riteniamo perfettamente possibile avvalersi del disposto dell’articolo 52, comma 3, lettera c) del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ed utilizzare contratti di somministrazione a tempo determinato per le supplenze degli educatori di nido d’infanzia di categoria C in quanto le disposizioni contrattuali non sono in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 36, comma 5-quinquies, del d.lgs. 165/2001.
Questo per vari ordini di motivi:
a) in primo luogo perché la disposizione del comma 2 del d.lgs. 165/2001 esplicitamente stabilisce: “I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.”, e quindi rimanda esplicitamente ai CCNL la possibilità di introdurre una ulteriore disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
b) secondariamente perché, nonostante la non felice formulazione legislativa, la disposizione del comma 5-quinquies non era intesa ad escludere la completa disciplina di dettaglio contenuta negli altri commi (tranne il 5) dell’articolo 36 dal “reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, ma, semplicemente a preservare le particolari discipline stabilite per le funzioni educative e scolastiche (pensiamo ad esempio alle supplenze annuali) dalle drastiche disposizioni contenute nel comma 1 (“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”) e (“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”); la suddetta esclusione, comunque renderebbe applicabili direttamente le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2015.
c) infine per la semplice considerazione che le disposizioni contenute nel CCNL, in quanto posteriori a quelle recate dal d.lgs. 75/2017, non potevano certamente essere ignorate, né dall’ARAN in sede di elaborazione del testo contrattuale, né da parte degli organi di controllo (tra cui la Corte dei Conti) che ne hanno autorizzato la sottoscrizione definitiva.